Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell’A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 17/11/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GIOVANISSIMI NAZIONALI – Gara ACF Fiorentina – A.S. Lucchese Libertas 1905
– Visto il referto della gara Fiorentina–Lucchese Libertas, terminata con il risultato di 2–1, e il successivo supplemento di referto richiesto all’Arbitro da questo Ufficio;
– rilevato che la Società Lucchese Libertas, al 24° del secondo tempo, ha effettuato una sostituzione;
– rilevato che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara;
– visto l’Art. 09 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 12 del 07/09/2015) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 17 del C.G.S.;
– ritenuto che detta sostituzione abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’Art. 17, comma 4 del C.G.S. e debba essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–3;
– visto l’art. 29, comma 3 del C.G.S.;
P.Q.M. infligge alla Società Lucchese Libertas la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3.